Incidenti stradali con animali selvatici: chi è il responsabile civile?
Nell’ultimo periodo sono sempre più frequenti le notizie che ci raccontano di incidenti stradali causati dalla fauna selvatica ai danni degli utenti della strada.
E’ un’annosa questione che più volte è stata al centro di vertenze tra gli utenti della strada e gli Enti pubblici proprietari del tratto stradale ove si verificano tali eventi.
Le domande dei danneggiati che più frequentemente vengono poste sono: chi deve risarcire? Come si è sicuri di ottenere il risarcimento dei danni subiti? E soprattutto, cosa è necessario fare se si viene coinvolti in un sinistro con un animale selvatico?
Partiamo da quest’ultima questione: qualora vi sia una collisione con un animale selvatico la prima cosa da fare è quella di allertare le competenti autorità pubbliche chiedendo l’intervento di un organo di polizia che dovrà redigere un verbale di intervento.
La seconda è quella di raccogliere le dichiarazioni di testimoni presenti all’evento.
Questi due elementi sono fondamentali per la procedibilità delle richieste risarcitorie nei confronti dell’ente pubblico proprietario della strada soprattutto qualora l’animale selvatico investito si fosse allontanato. In assenza di tali prove, le richieste potrebbero venire lecitamente respinte.
In tal senso è bene ricordare che l’onere di prova dell’accadimento di un evento in tale ambito, spetta sempre al danneggiato che in questo caso di specie deve provare anche la propria adeguata condotta di guida oltre che all’imprevedibilità dell’attraversamento dell’animale selvatico.
Novità dalla Cassazione
In un periodo in cui si stanno verificando sempre più sinistri causati dalla fauna selvatica a danno degli automobilisti, creando sempre più dubbi sulla certezza dei risarcimenti, è la Cassazione, interpellata a più riprese sulla faccenda, a fare chiarezza sul punto dando l’ennesima conferma sulla responsabilità da parte delle Regioni sulla gestione della fauna selvatica.
Con la sentenza numero 31330/23, III Sez. Civ. del 10 novembre 2023 la stessa, richiamando quanto previsto dall’art. 2052 del codice civile, ha stabilito che è la Regione competente a dover rispondere dei danni cagionati a seguito di sinistri stradali con animali selvatici, qualora non ci sia negligenza da parte dell’automobilista. Questo perché la Regione ha l’obbligo di controllare e gestire la fauna selvatica cercando di attuare tutte le misure atte ad assicurare agli utenti della strada di viaggiare in sicurezza.
L’articolo 2052, infatti, recita chiaramente che “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Nel caso di specie, la Regione è stata condannata al risarcimento del danno patito da un automobilista che era entrato in collisione con un capriolo e che aveva provato l’assenza sul luogo del sinistro di un’adeguata segnaletica e di recinzioni atte ad evitare l’attraversamento della fauna selvatica. Ad aggravare la posizione dell’Ente, anche la mancata applicazione del piano di abbattimento dei caprioli che doveva essere adottato.
Teniamo a precisare che questa sentenza chiarisce sicuramente la posizione delle Regioni nei confronti di eventi simili ma non garantisce la certezza del risarcimento per tutti gli eventi che accadono sulla pubblica rete stradale.
A chi rivolgersi per l’assistenza al risarcimento?
È pertanto sempre opportuno rivolgersi a figure con una adeguata competenza in materia che possano consigliare e assistere il danneggiato nel miglior modo possibile.
Se sei stato vittima di un evento simile e hai bisogno di assistenza contattaci. Un nostro consulente sarà a tua disposizione per un’analisi gratuita del tuo caso.